Sulle ultime disposizioni di legge è stata inserita una nuova nomenclatura che a prima lettura può non risultare chiarissima.
“Ispettori”, “Ope Legis”, “in attività”, “non in attività”.
Ed è praticamente sparito il termine al quale storicamente siamo molto affezionati: “Responsabile Tecnico”.
In particolare, il nome Responsabile Tecnico oggi è stato trasformato nella nomenclatura amministrativa in “Ope Legis“.
Inoltre la nostra professione viene divisa in due famiglie:
Iniziamo a fare un po’ di chiarezza dalla base.
Sono Ispettori delle revisioni di tipo B coloro che hanno superato l’esame del Modulo B, Veicoli Leggeri (dal 2022 in poi).
Sono Ispettori delle revisioni di tipo C coloro che hanno superato l’esame del Modulo C, Veicoli Pesanti (dal 2022 in poi).
Sono definiti “Ope Legis” tutti i Responsabili Tecnici che sono stati abilitati prima del 31-08-2018.
Per “abilitazione” si intende la data nella quale hanno conseguito l’attestato di partecipazione al corso di formazione.
Ricordiamo che, prima del 2018, tale corso che di fatto consentiva l’accesso alla professione di Responsabile Tecnico, aveva una durata di 30 ore e non prevedeva alcun esame ministeriale finale, ma solo una prova formale di valutazione di acquisizione delle competenze trasmesse durante il corso.
Di fatto però, gli “Ex Responsabili Tecnici” dopo aver effettuato il corso di aggiornamento, obbligatorio per legge, diventano Ispettori delle Revisioni – seppur per legge siano definiti “Ope Legis”.
Gli Ope Legis rappresentano la maggioranza degli Ispettori delle Revisioni esistenti, seppur dal 2022 ad oggi abbiano superato gli esami di stato in Italia alcune centinaia di persone.
A loro volta, gli Ope Legis sono stati suddivisi in due sotto famiglie:
Sono definiti “Ope Legis in attività” tutti i Responsabili Tecnici che oltre ad avere l’abilitazione (prima del 31/08/2018) praticano attivamente la professione: eseguendo le revisioni e apponendo la firma sui controlli.
Sono definiti “Ope Legis non in attività” tutti i Responsabili Tecnici che pur avendo l’abilitazione (prima del 31/08/2018) non praticano attivamente la professione: non eseguono le revisioni e in ogni caso non appongono la firma sui controlli.
In breve.
Le recenti disposizioni di legge hanno introdotto una nuova terminologia nel campo delle revisioni veicolari, sostituendo il tradizionale termine “Responsabile Tecnico” con “Ope Legis”. Questa nuova classificazione divide gli operatori in “Ope Legis in attività” e “Ope Legis non in attività”, a seconda che pratichino attivamente la professione o meno. Gli Ispettori delle Revisioni si distinguono ulteriormente in “Tipo B” per i Veicoli Leggeri e “Tipo C” per i Veicoli Pesanti, basandosi sul superamento di specifici esami. Gli “Ope Legis” si riferiscono a coloro che hanno ottenuto l’abilitazione prima del 31 agosto 2018, senza necessità di superare esami ministeriali finali, ma solo attraverso la partecipazione a un corso di formazione. Questa nuova nomenclatura mira a chiarificare e aggiornare la classificazione professionale nel settore delle revisioni veicolari.