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Ispettori Revisioni: il paradosso del RUI

Ispettori Revisioni: il paradosso del RUI

Perché la maggioranza degli Ispettori non è ancora iscritta? Scoprilo in questo articolo!

Le recenti disposizioni normative hanno reso obbligatorio frequentare un corso di 30 ore per aggiornare la propria abilitazione come “Responsabile Tecnico” o meglio “Ispettore delle Revisioni”.

Al termine del corso di aggiornamento di 30 ore, viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Gli enti di formazione sono tenuti per legge a inviare alla Motorizzazione di zona e alla Regione di appartenenza, i dati di coloro che hanno frequentato il corso con profitto, ossia che hanno frequentato almeno il 90% delle ore previste.

Quindi tramite gli Enti di Formazione Motorizzazione e Regione sono aggiornati sullo stato dell’arte dei partecipanti e quindi dell’evoluzione delle loro abilitazioni.

Dall’altra parte, gli studenti in possesso dell’attestato di aggiornamento (corso di 30 ore) sono tenuti a inviare via PEC alla DGT (Direzione Generale Territoriale) della motorizzazione dove risiede la scuola, un apposito modulo e alcuni documenti allegati, per richiedere formalmente l’iscrizione al RUI (Registro Unico Ispettori).

E’ anche richiesto il pagamento di un bollettino da 16,00 Euro per richiedere questo inserimento.

Questa modalità, a prima vista, sembra essere un flusso operativo ottimale al fine di realizzare finalmente un Registro Unico Nazionale all’interno del quale sia possibile sapere chi siano le persone abilitate alla professione e con le indicazioni di tutti i requisiti aggiornati.

Purtroppo abbiamo appreso che le cose sono diverse.

Secondo l’attuale legge in vigore e l’organizzazione interna alla Motorizzazione (dato aggiornato a Febbraio 2024), chi viene davvero inserito sul RUI?

 

Chi viene davvero inserito sul Registro Unico Ispettori (RUI)?

Sul RUI al momento sono inserite le seguenti casistiche:

  1. Gli Ispettori di tipo B, ovvero coloro che hanno superato l’esame ministeriale (dal 2022 in poi) e sono diventati così Ispettori dei Veicoli Leggeri, posto che abbiano presentato nella domanda di iscrizione (o con successivo modulo), la richiesta di iscrizione al RUI (domanda di iscrizione e versamento di 16 euro);
  2. Gli Ispettori di tipo C, ovvero coloro che hanno superato l’esame ministeriale (dal 2022 in poi) e sono diventati così Ispettori dei Veicoli Pesanti, posto che abbiano presentato nella domanda di iscrizione (o con successivo modulo), la richiesta di iscrizione al RUI (domanda di iscrizione e versamento di 16 euro);
  3. Gli “Ope Legis non in attività”, ossia i Responsabili Tecnici dei Veicoli Leggeri, che pur avendo l’abilitazione (prima del 31/08/2018) non praticano attivamente la professione: non eseguono le revisioni e in ogni caso non appongono la firma sui controlli.

I Responsabili Tecnici “in attività” non sono inseriti sul RUI ?

Sembra un paradosso, ma la maggior parte degli Ispettori delle Revisioni operativi in Italia, ovvero gli Ope Legis “in attività” – vala a dire  tutti i Responsabili Tecnici che oltre ad avere l’abilitazione (prima del 31/08/2018) praticano attivamente la professione (eseguendo le revisioni e apponendo la firma sui controlli) – non sono al momento inseriti sul registro del RUI.

Questo avviene nella prassi operativa della Motorizzazione anche se , come previsto dalle disposizioni di legge, gli studenti che hanno frequentato con profitto il corso di 30 ore, inviano la PEC con la richiesta , allegando anche il pagamento del bollettino di 16,00 Euro.

Ribadiamo che questo report è valido al Febbraio 2024.

Non sappiamo se in futuro vi sarà una prassi diversa da parte della Motorizzazione e/o della Provincia.

Non è chiaro ad oggi se in futuro l’elenco effettivo degli Ispettori abilitati – dato che è saputo dalle Province che autorizzano gli Ispettori ad operare presso i centri di revisione – sarà scritto da parte della provincia all’interno del RUI.

Oppure se vi saranno altre evoluzioni diverse.

L’aspettativa sarebbe stata diversa.

Visto il “mega-giro” di aggiornamenti imposto per legge, certamente utile e necessario per aggiornare a tutti gli effetti le competenze degli operatori del settore, questa sarebbe potuta essere anche un’ottima occasione per realizzare nel modo più completo possibile l’effettivo registro unico degli Ispettori italiani.

Peccato, occasione mancata.

Quindi come deve essere compilata la domanda di iscrizione al RUI – Registro Unico Ispettori ?

Se hai frequentato con profitto il corso di aggiornamento di 30 ore per Ispettori delle Revisioni e ottenuto l’attestato di partecipazione, devi mandare la PEC.

Si, nonostante quanto riportato nelle righe precedenti, è importante  inviare in ogni caso la propria domanda di iscrizione al RUI, allegando tutti i documenti richiesti, tra i quali il pagamento del bollettino di 16,00 Euro.

Questo non solo perché è previsto per prassi di legge, ma soprattutto perché la PEC ha valenza legale e quindi lascia scritto in modo definitivo che il Responsabile Tecnico (o Ispettore) ha effettivamente aggiornato il proprio titolo attraverso il corso idoneo in una specifica data.

Come devi indicare il tuo titolo?

In base a quanto esposto sopra e in questo articolo sulle figure previste dalle normative di legge, devi barrare il tuo effettivo titolo di appartenenza. 

Consapevole che – salvo variazioni nelle procedure della motorizzazione che speriamo avvengano – potresti non essere realmente iscritto al RUI.

Infatti se sei Ope Legis in attività (ossia Responsabile tecnico prima del 2018 e fai la professione), sul documento cartaceo predisposto dalla DGT Nord Est, non è riportata la possibilità di indicare la qualifica di “Ope Legis in attività”.

E quindi se sei Responsabile Tecnico dei Veicoli leggeri, in questo caso non resta che barrare, sbagliando consapevolmente, Ispettore di tipo B in quanto non hai altra voce migliore di questa.

D’altro canto riteniamo che non inviare la PEC possa pregiudicare quanto detto sopra: ossia non lasciare un segno tangibile del fatto che il titolo sia stato aggiornato nei tempi e termini di legge.

Devo mandare la PEC anche alla Provincia?

E’ una buona domanda. Alla luce di quanto riportato, restano appunto le province detentrice del sapere “chi siano effettivamente” gli Ope Legis in attività.

Di fatto questa prassi non è richiesta , nè riportata dalle normative scritte.

Resta però a discrezione del singolo la facoltà di inviare la PEC anche alla Provincia benché non sia richiesto.

In breve.

Le recenti normative richiedono che i “Responsabili Tecnici” o “Ispettori delle Revisioni” frequentino un corso di aggiornamento di 30 ore per mantenere la loro abilitazione. Al termine del corso, ricevono un attestato e gli enti di formazione devono comunicare alle autorità competenti i dati di chi ha completato il corso. Gli ispettori aggiornati devono poi inviare una PEC alla Direzione Generale Territoriale della motorizzazione per iscriversi al Registro Unico Ispettori (RUI), con un costo di 16 euro.

Tuttavia, un paradosso emerge: molti Ispettori operativi, in particolare quelli attivi che hanno ottenuto l’abilitazione prima del 31/08/2018 e continuano a praticare, non risulteranno iscritti al RUI. Questo contrasta con l’obiettivo di avere un registro unificato che rifletta chiaramente chi sia abilitato alla professione. Nonostante le procedure stabilite, la pratica corrente presso la Motorizzazione e le discrepanze legislative portano a incertezze sul futuro dell’iscrizione degli ispettori al RUI. L’articolo sottolinea l’importanza di inviare comunque la PEC per confermare legalmente l’aggiornamento dell’abilitazione, nonostante le incertezze sulla reale iscrizione al RUI.

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