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Esami ispettori di revisione: quando occorre pagare nuovamente i diritti d’esame

Se un candidato è assente all’esame o non supera la prova pratica, per ripresentarsi deve presentare una nuova domanda e pagare nuovamente il diritto di ammissione. È quanto prevede il decreto del 28 novembre 2025, applicabile dal 1° gennaio 2026.

Il caso di chi non è stato ammesso per una questione relativa ai requisiti o alla documentazione va invece valutato separatamente: il decreto non stabilisce che il diritto d’esame debba essere versato di nuovo in ogni ipotesi di mancata ammissione amministrativa.

Assente all’esame: il diritto di ammissione va pagato di nuovo

Il candidato che non si presenta nella sede d’esame all’ora indicata nella convocazione viene dichiarato assente. Per partecipare a una sessione successiva deve presentare una nuova istanza, corredata da un nuovo versamento del diritto di ammissione.

Bocciato alla prova pratica: nuova domanda e nuovo versamento

Se partecipi alla medesima commissione d’esame, dovrai compilare apposita domanda e versare l’imposta di bollo N019.

Qualora tu invece voglia optare per partecipare ad una commissione d’esame diversa da quella presso la quale hai superato la prova quiz i criteri cambiano.

In questo secondo caso, se vuole ripresentarsi presso commissione diversa, il candidato deve inoltrare una nuova istanza e pagare nuovamente la tariffa di ammissione all’esame. La sola richiesta di essere inserito nella sessione successiva non è sufficiente.

In tutti i casi, il superamento della prova scritta (quiz) resta valido per 18 mesi: entro questo periodo il candidato può sostenere nuovamente la pratica. Se la prova pratica non viene sostenuta o superata entro i 18 mesi, deve ripetere anche lo scritto (quiz). La validità dello scritto e l’obbligo di pagare nuovamente per ripresentarsi sono due questioni distinte.

Non ammesso per documenti o requisiti: il pagamento va verificato con la DGT

Può accadere che un candidato non venga ammesso perché la documentazione non dimostra adeguatamente il possesso dei requisiti richiesti. Questa situazione non coincide con un’assenza né con una bocciatura alla prova pratica.

Se il candidato regolarizza la propria posizione per una sessione successiva, occorre chiedere alla DGT o alla Commissione competente se il diritto di ammissione già versato possa essere considerato valido per la nuova istanza. Il riutilizzo del pagamento non va dato per automatico, ma neppure escluso applicando a questo caso la regola prevista espressamente per assenti e bocciati alla pratica.

La procedura prevede anche una fase per integrare i documenti prima dell’esame: la domanda va presentata entro 40 giorni dalla data fissata; la Commissione valuta le pratiche nei primi 25 giorni, concede 5 giorni per le integrazioni e conclude l’istruttoria nei 10 giorni successivi.

In sintesi: devo ripagare l’esame?

Cosa è successo? Nuovo diritto di ammissione (123 Euro)
Eri assente alla convocazione Sì, se vuoi ripresentarti
Non hai superato la prova pratica Sì, se vuoi ripresentarti presso una nuova commissione d’esame, diversa da quella precedente.

No, se ti iscrivi presso la medesima commissione: basterà compilare la domanda specifica e versare la marca da bollo N019

Non sei stato ammesso per documenti o requisiti poi regolarizzati Da verificare con la DGT competente sulla singola pratica. Probabilmente basterà versare solo l’imposta di Bollo N019, mentre il pagamento per iscrizione all’esame (diritto di ammissione) resta valido.

Fonti: decreto del 28 novembre 2025, Gazzetta Ufficiale; MIT – Abilitazione alla professione di ispettore tecnico.