Nel 2026 è valido solo il corso di aggiornamento per ispettori revisioni da 20 ore autorizzato dalla Regione ai sensi della normativa vigente dal 1° gennaio 2026.
Dal 1° gennaio 2026 il corso di aggiornamento per ispettori dei centri di revisione dura 20 ore, non più 30.
La modifica è stata introdotta con Decreto Ministeriale del 28 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2025.
Di conseguenza, nel 2026 lo standard normativo vigente è di 20 ore.
Eppure sul mercato risultano ancora proposti corsi da 30 ore.
È quindi legittimo chiedersi:
Un corso di aggiornamento da 30 ore erogato nel 2026 può essere considerato valido?
Il quadro regolamentare attuale prevede che l’aggiornamento obbligatorio per ispettori revisioni abbia una durata di 20 ore.
Questo implica che:
le Regioni autorizzino i corsi secondo il nuovo monte ore
gli enti accreditati adeguino formalmente i propri percorsi
gli attestati rilasciati siano coerenti con il modello vigente ai fini RUI
Non è una scelta discrezionale. È la disciplina in vigore.
Nel nuovo assetto normativo non è previsto un aggiornamento da 30 ore.
Se oggi lo standard legale è 20 ore, l’erogazione di un corso strutturato su un monte ore diverso solleva un interrogativo di conformità.
La questione non è se 30 ore siano “di più” o “meglio”.
La questione è se siano formalmente coerenti con la normativa vigente dal 1° gennaio 2026.
Nel sistema amministrativo italiano vale un principio preciso:
È valido l’attestato conforme alla normativa vigente al momento dell’erogazione e rilasciato da ente autorizzato secondo quello standard.
Se il modello normativo oggi prevede 20 ore, occorre chiedersi su quale base giuridica possa essere ritenuto pienamente valido un corso da 30 ore erogato nel 2026.
In assenza di un esplicito regime transitorio, il dubbio è legittimo.
Prima di iscriversi a un corso di aggiornamento nel 2026 è opportuno accertare che:
il percorso sia autorizzato secondo lo standard 20 ore
l’ente abbia adeguamento regionale formale
l’attestato sia pienamente riconoscibile ai fini del Registro Unico Ispettori