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Registro Unico degli Ispettori (RUI): chiarimenti ufficiali e obblighi dal 2 gennaio 2026

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un documento ufficiale di chiarimento relativo al Registro Unico degli Ispettori (RUI) e all’obbligo di iscrizione per l’esercizio della funzione di ispettore autorizzato alle revisioni dei veicoli.

Il chiarimento riguarda l’applicazione del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del 9 giugno 2025, n. 198, che ha istituito il Registro Unico degli Ispettori ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 2019.

Cos’è il Registro Unico degli Ispettori (RUI)

Il Registro Unico degli Ispettori (RUI) è l’elenco ufficiale che raccoglie gli ispettori autorizzati a svolgere le revisioni dei veicoli.
La sua istituzione è prevista dalla normativa vigente e viene richiamata nel documento ministeriale come base per l’esercizio della funzione ispettiva.

Cosa cambia dal 2 gennaio 2026

Il documento chiarisce che, in base all’articolo 19, comma 2, del decreto n. 198/2025, come modificato dal decreto del 6 agosto 2025, n. 219:

👉 A partire dal 2 gennaio 2026 non potranno esercitare la funzione di ispettore autorizzato:

  • i soggetti non iscritti al Registro Unico degli Ispettori

  • i soggetti che non abbiano aggiornato i dati registrati nel RUI

Aggiornamento dei dati nel RUI

L’aggiornamento dei dati è richiesto ai sensi dell’articolo 12 del decreto istitutivo del RUI.
Il documento richiama in modo specifico la necessità di aggiornare le informazioni relative agli obblighi formativi.

Il testo non definisce gli obblighi formativi, ma stabilisce che le relative informazioni devono risultare correttamente registrate nel Registro.

Domande presentate nei termini

Il Ministero precisa che:

  • resta valida la posizione degli ispettori che hanno presentato domanda di iscrizione o di aggiornamento entro i termini previsti

  • anche se la domanda è ancora in fase di istruttoria da parte dell’amministrazione competente

Questi soggetti sono esclusi dal blocco automatico dell’attività.

Chi non può esercitare la funzione di ispettore

Non potranno esercitare la funzione di ispettore autorizzato:

  • i soggetti non iscritti al RUI

  • i soggetti che non hanno presentato domanda di iscrizione

  • i soggetti che non hanno presentato domanda di aggiornamento dei dati

Questa previsione è espressamente ribadita nel documento.

Richiamo a controllo delle revisioni

Il documento chiarisce inoltre che l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 80, comma 10, del Codice della Strada, può disporre il richiamo a controllo delle revisioni dei veicoli effettuate da ispettori che:

  • avevano presentato domanda nei termini

  • erano stati ammessi provvisoriamente all’esercizio della funzione

  • ma la cui istanza venga successivamente rigettata

Il richiamo ha lo scopo di verificare la regolarità delle operazioni svolte.

Caso specifico: Modulo C e copertura assicurativa

Il documento precisa infine che:

  • gli ispettori che presentano domanda di iscrizione o aggiornamento al RUI per il Modulo C

  • ma non aggiornano i dati relativi alla copertura assicurativa

vengono iscritti nel Registro Unico degli Ispettori come ispettori di Modulo B.
È comunque prevista la possibilità di un successivo aggiornamento della posizione, una volta integrata la documentazione richiesta.

Riferimenti normativi (bibliografia)

  • Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 9 giugno 2025, n. 198

  • Decreto ministeriale 11 dicembre 2019

  • Decreto del Capo del Dipartimento 6 agosto 2025, n. 219

  • Articolo 80, comma 10, Codice della Strada