In questo articolo affrontiamo i punti essenziali relativi alla recente emanazione del RUI, il Registro Unico degli Ispettori, a disposizione di tutti gli Ispettori delle Revisioni dal 15 Giugno 2025.
La pubblicazione della piattaforma digitale del RUI coincide anche con l’entrata in vigore del Decreto del 9 Giugno 2025 che modifica e aggiorna le precedenti disposizioni di legge in materia di aggiornamento degli Ispettori e di iscrizione a questo registro pubblico.
Diciamo subito una cosa essenziale: questo articolo nasce dall’esigenza di informare nel modo più corretto, completo possibile l’ampia platea di Ispettori e Responsabili Tecnici che in queste prime ore stanno affrontando le novità emerse.
Per questo prevediamo da subito l’esigenza di realizzare nei prossimi giorni e settimane successivi approfondimenti specifici, tesi a dare risposta alle numerose domande che stanno emergendo in queste prime ore di vita del RUI.
Il focus qui analizzato è specifico per coloro che operano sui veicoli leggeri.
Il Registro Unico degli Ispettori (RUI) è la nuova piattaforma nazionale, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che consente di censire ufficialmente tutti gli ispettori autorizzati a svolgere attività di revisione dei veicoli in Italia.
Questo conferirà alla Pubblica Amministrazione una maggiore attività di controllo sull’operatività dei Centri di Revisione e dei professionisti abilitati ad operare e, al contempo, fornirà ai singoli centri di revisione una più efficace gestione degli Ispettori che vi operano con un maggior coordinamento anche con le amministrazioni locali, prima tra le quali le province.
Fino ad oggi, Responsabili Tecnici e Ispettori delle Revisioni di tipo B e C operavano sotto normative differenti e con controlli frammentati, affidati a diversi enti locali o regionali. Con l’avvento del RUI, si realizza finalmente un’anagrafe centralizzata e aggiornata, che permette di avere un quadro chiaro e completo dei professionisti effettivamente autorizzati, del loro stato formativo e della loro abilitazione attuale.
Questo strumento non solo migliora la trasparenza e la tracciabilità del sistema revisioni, ma consente anche un monitoraggio più efficiente, contribuendo a rafforzare la qualità e la sicurezza dei controlli tecnici sui veicoli.
Un riconoscimento va quindi ai tecnici e ai funzionari ministeriali che hanno progettato un sistema informatico in grado di rispondere sia ai requisiti normativi, sia alle esigenze concrete degli utenti finali.
La prima considerazione da divulgare è che l’accesso e la compilazione completa del RUI deve essere fatta da tutti i Responsabili Tecnici (o Ope Legis) così come dagli Ispettori di tipo B e C entro il 31 agosto 2025 in modo obbligatorio.
Se non si completa l’iscrizione entro tale data, lo stato del titolo passa da “attivo” a “non attivo”, come chiarito dall’art. 14, comma 3 del decreto.
Questo comporta l’immediato blocco della firma digitale presso il CED, impedendo al centro revisioni di operare. Una condizione che, se non sanata rapidamente, può mettere in ginocchio l’intera attività.
Come indicato dall’art. 14 del decreto, chi non completa l’iscrizione o non aggiorna i requisiti richiesti verrà automaticamente posto nello stato “non attivo”. Questo blocco tecnico sul sistema CED sarebbe drammatico per i centri di revisione: senza una firma attiva, non possono essere eseguite revisioni.
In un prossimo articolo affronteremo il tema su cosa occorra fare per riabilitare la firma nel caso in cui si passi allo stato “non attivo” o condizioni sanzionatorie più severe legate a inottemperanze temporali e altri fenomeni.
La procedura di iscrizione al RUI non è semplicissima in termini di documentazione che occorre presentare.
La piattaforma è invece abbastanza funzionale sul piano grafico e di utilizzo lato utente.
Quindi la cosa più importante è leggere questo articolo sino alla fine e successivi approfondimenti, al fine di conoscere bene prima cosa venga richiesto, collezionare tale documentazione e quindi procedere alla registrazione.
Nulla vieta che si faccia anche un primo accesso per la mera curiosità di sapere come sia fatto, ma ribadiamo l’esigenza di procedere con ordine seguendo tutte le richieste che vengono fatte. Anche perché sino a che non sono inserite tutte le informazioni richieste, la propria posizione non viene salvata.
In ogni caso è bene iniziare subito: chi ha tempo, non aspetti tempo !
Per accedere alla piattaforma telematica del RUI è necessario autenticarsi con SPID livello 2 o CIE tramite il Portale dell’Automobilista o il Portale del Trasporto.
Da questo URL: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/loginspid
Dopo l’accesso la piattaforma riconosce l’utente come Ispettore e pre-compila una serie di informazioni, tra i quali:
In modo estremamente semplificato anche la Pubblica Amministrazione ha messo a disposizione una breve pagina informativa: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/rui-registro-unico-ispettori
I dati richiesti, macroscopicamente sono:
In un secondo articolo spiegheremo meglio cosa sono il fascicolo dell’ispettore e altri dati qui richiesti.
E daremo indicazioni su come avviare correttamente: la PEC e la Firma Digitale.
DOVE SCARICARE I DOCUMENTI UFFICIALI
I moduli ufficiali da utilizzare è possibile scaricarli direttamente dal Portale del Trasporto: https://www.ilportaledeltrasporto.it/web/ptr/-/istruzioni-operative-per-il-registro-unico-ispettori-rui-
ULTERIORI ISTRUZIONI PER COME COMPILARE IL RUI
Sempre a questo link trovate anche alcune istruzioni sull’uso: https://www.ilportaledeltrasporto.it/web/ptr/-/istruzioni-operative-per-il-registro-unico-ispettori-rui-
Le novità sono diverse.
Quella più rilevante e che provoca l’impatto maggiore sulla scadenza del 31 Agosto 2025 è legata alla validità degli attestati di aggiornamento.
Questo nuovo decreto del 9 Giugno 2025 supera ogni precedente disposizione, circolare e nota tecnica.
Particolarmente rilevanti le modifiche sulle tempistiche di aggiornamento. Infatti, l’articolo 13, comma 4, stabilisce che ogni corso di aggiornamento ha validità 3 anni dalla data di rilascio dell’attestato.
Questo contrasta con quanto previsto in precedenti documenti ufficiali come:
dove si affermava che la scadenza si manteneva fissa indipendentemente dalla data del corso.
Vedi le diciture specifiche:
I termini per la formazione di aggiornamento degli ispettori “ope legis” in attività sono i seguenti:
• 31.03.2025 ispettori abilitati o autorizzati prima del 31.12.2010;
• 31.12.2025 ispettori abilitati o autorizzati tra il 01.01.2011 e il 31.08.2018.
Le successive scadenze sono determinate a partire dalle scadenze sopra richiamate per ciascuno scaglione:
• 31.12.2027;
• 31.12.2028;
e così a seguire, senza che l’eventuale frequenza anticipata alteri la scadenza prevista.
Oggi non è più così: anticipare l’aggiornamento comporta l’anticipo della nuova scadenza, mettendo in difficoltà centinaia di ispettori, in quanto la data di rilascia dell’attestato fa scattare il conteggio dei 3 anni.
Alcune esempi pratici:
Questa condizione nuova, mai paventata prima mediante altre comunicazioni della Pubblica Amministrazione, laddove sino al giorno 8 Giugno 2025 vigevano al 100% le precedenti normative, apre grosse problematicità.
Situazione molto difficile soprattutto per coloro che hanno preso l’aggiornamento nel 2022 con la promessa legislativa che sarebbero valsi come corsi anticipati, senza influire sulle successive scadenze, e che invece ora si trovano una vera e propria ghigliottina imposta al 31 Agosto 2025, termine ultimo necessario per fare un nuovo corso di aggiornamento e adeguare la propria posizione al fine di perfezionale l’iscrivibilità al RUI.
Considerando queste tempistiche che per altro insistono sul mese di agosto e il periodo estivo, auspichiamo fortemente che la Pubblica Amministrazione voglia intervenire nel merito di questa situazione per evitare grossi problemi concreti a numerosissime attività.
Scopri se devi fare o rifare il corso di aggiornamento entro il 31 Agosto 2025.
Altra novità concreta è che tutti gli Ispettori dei veicoli leggeri (Responsabili Tecnici, Ope Legis e Ispettori di tipo B), analogamente a quanto viene già richiesto da anni agli Ispettori di tipo C, si dotino di: una firma digitale e una PEC personali.
Non è chiarito, e su questo aspettiamo pronti approfondimenti se:
Sono richiesti “atto di notorietà”, “fascicolo dell’ispettore” , “Requisiti morali”, etc.
Ognuno di questi documenti dovrà essere scaricato nella sua forma base dal sito del ministero e compilati secondo quanto richiesto.
Consultate quindi in modo approfondito le pagine ministeriali: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/rui-registro-unico-ispettori
Non usate format non ufficiali che non saranno validi.
Vi daremo maggiori dettagli anche su questo.
L’attivazione del Registro Unico degli Ispettori e la scadenza perentoria del 31 agosto 2025 segnano un momento decisivo per il settore delle revisioni. Questo cambiamento produce effetti concreti su due fronti principali:
Il RUI rappresenta un filtro netto tra chi è in regola e chi non lo è. A partire dal 1° settembre 2025:
Potranno continuare a esercitare solo gli ispettori (inclusi gli Ope Legis) che avranno completato correttamente l’iscrizione nel RUI e aggiornato i propri dati e requisiti.
Saranno invece automaticamente esclusi coloro che, pur avendo operato finora, non risultano in possesso dei requisiti normativi richiesti o non avranno completato la procedura entro i termini.
In questo modo, viene eliminata quella “zona grigia” che per anni ha permesso a figure non pienamente regolari di operare nel sistema delle revisioni.
Il RUI introduce anche un principio di trasparenza e tracciabilità nella relazione tra ispettore e centro revisioni:
Ogni ispettore sarà formalmente associato al centro in cui presta servizio come responsabile tecnico.
Questo impedisce la pratica — finora diffusa — delle nomine “fittizie”, cioè l’autorizzazione formale di un ispettore presso un centro senza che vi svolgesse attività reale.
Grazie a questo meccanismo, i centri di revisione potranno operare esclusivamente con personale realmente presente e regolarmente abilitato, rafforzando la credibilità del sistema e il rispetto delle norme.
A. Scopri le scadenze degli attestati in questo articolo.
B. La PEC e la firma digitale devono essere per forza Aruba/Infocert, o saranno ammessi altri provider?
E su questo, sono obbligatorie anche per chi NON opera – ovvero Ope Legis non in attività?
C. Il Ministero attiverà un numero verde di assistenza tecnica per coloro che incontrano difficoltà nella compilazione del registro o per assistenza per bug informatici – che si stanno verificando?
D. Chi ha la scadenza dell’aggiornamento al 31.03.2025 ma completa il corso di 30 ore entro il 31.08.2025 è ancora in tempo senza cadere nell’inottemperanza sanzionatoria? E quale periodo di tempo viene considerato come “inottemperenza”?
F. Cosa accadrà a coloro che il 31.08.2025 effettivamente non inseriranno i propri dati?
G. Questa procedura deve essere fatta anche dagli Ispettori di tipo B e C che di base sono già stati iscritti dalle Commissioni di Esame?
E’ possibile consultare i seguenti riferimenti in caso di difficoltà:
TELEFONO: 800.23 23 23
TELEFONO: 06.45 77 59 27
EMAIL: uco.dgmot@mit.gov.it
TELEFONO: 06.41739999