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RUI: Come calcolare scadenze degli attestati degli Ispettori delle Revisioni con le nuove regole – PARTE 3

RUI: Calcolo scadenze attestati con le nuove regole – PARTE 3

In base alle disposizioni del nuovo Decreto del 9 Giugno 2025 riportiamo una tabella che indica la durata e validità degli attestati.

Nota bene: il conteggio è valido sia che si tratti di attestati di aggiornamento, sia di abilitazione in qualità di Ispettori di tipo B o C.

Per maggiori dettagli puoi consultare i nostri altri articoli:

Come calcolare la scadenza del tuo attestato

I tre anni di validità dell’attestato sono così calcolati:

  • dalla data di emissione dell’attestato di aggiornamento;
  • dalla data di superamento dell’esame di pratica del Modulo B;
  • dalla data di superamento dell’esame di pratica del Modulo C.

Entro la data di scadenza occorre rifare il corso di aggiornamento da 30 ore.

E’ possibile iscriversi al corso di aggiornamento da 6 mesi prima della scadenza effettiva, non prima.

La tabella sottostante, compilata nel mese di Giugno 2025 propone una simulazione delle tempistiche.

Ricorda che “data attestato” si può riferire, in funzione alla tua casistica, a:

  • Data Attestato di Aggiornamento
  • Data superamento esame del Modulo B
  • Data superamento esame del Modulo C
DATA ATTESTATO SCADENZA ENTRO CUI AGGIORNARSI STATO DA QUANDO PUOI INIZIARE IL CORSO DI AGGIORNAMENTO
maggio 2022 maggio 2025 Scaduto Subito
giugno 2022 giugno 2025 Scaduto Subito
luglio 2022 luglio 2025 in scadenza Subito
agosto 2022 agosto 2025 in scadenza Subito
settembre 2022 settembre 2025 in scadenza Subito
ottobre 2022 ottobre 2025 in scadenza Subito
novembre 2022 novembre 2025 in scadenza Subito
dicembre 2022 dicembre 2025 in scadenza Subito
gennaio 2023 gennaio 2026 da fare da agosto 2025
febbraio 2023 febbraio 2026 da fare da settembre 2025
marzo 2023 marzo 2026 da fare da ottobre 2025
aprile 2023 aprile 2026 da fare da novembre 2025
maggio 2023 maggio 2026 da fare da dicembre 2025
giugno 2023 giugno 2026 da fare da gennaio 2026
luglio 2023 luglio 2026 da fare da febbraio 2026
agosto 2023 agosto 2026 da fare da marzo 2026
settembre 2023 settembre 2026 mettere un promemoria da aprile 2026
ottobre 2023 ottobre 2026 mettere un promemoria da maggio 2026
novembre 2023 novembre 2026 mettere un promemoria da giugno 2026
dicembre 2023 dicembre 2026 mettere un promemoria da luglio 2026
gennaio 2024 gennaio 2027 mettere un promemoria da agosto 2026
febbraio 2024 febbraio 2027 mettere un promemoria da settembre 2026
marzo 2024 marzo 2027 mettere un promemoria da ottobre 2026
aprile 2024 aprile 2027 mettere un promemoria da novembre 2026
maggio 2024 maggio 2027 mettere un promemoria da dicembre 2026
giugno 2024 giugno 2027 mettere un promemoria da gennaio 2027
luglio 2024 luglio 2027 mettere un promemoria da febbraio 2027
agosto 2024 agosto 2027 mettere un promemoria da marzo 2027
settembre 2024 settembre 2027 mettere un promemoria da aprile 2027
ottobre 2024 ottobre 2027 mettere un promemoria da maggio 2027
novembre 2024 novembre 2027 mettere un promemoria da giugno 2027
dicembre 2024 dicembre 2027 mettere un promemoria da luglio 2027
gennaio 2025 gennaio 2028 mettere un promemoria da agosto 2027
febbraio 2025 febbraio 2028 mettere un promemoria da settembre 2027
marzo 2025 marzo 2028 mettere un promemoria da ottobre 2027
aprile 2025 aprile 2028 mettere un promemoria da novembre 2027
maggio 2025 maggio 2028 mettere un promemoria da dicembre 2027
giugno 2025 giugno 2028 mettere un promemoria da gennaio 2028
luglio 2025 luglio 2028 mettere un promemoria da febbraio 2028
E COSì VIA !!

 

Casi particolari

Scopri come calcolare correttamente la data di validità del proprio attestato in casi particolari.

Richiamo scadenze Responsabili Tecnici

Tutti i Responsabili Tecnici abilitati entro il 31 Agosto 2018 sono stati richiamati a due momenti di richiamo del corso di aggiornamento.

In tutti i casi, tutti i Responsabili Tecnici abilitati entro il 31/08/2018 devono iscriversi al RUI entro e non oltre il 31 Agosto 2025.

GRUPPO 1, coloro che sono diventati responsabili tecnici entro il 31 Dicembre 2010.

Dovevano fare il corso di aggiornamento entro il 31/12/2024, poi prorogato al 31/03/2025

Alla data attuale, giugno 2025, tutte le persone che rientrano in questo gruppo dovevano aver terminato il corso di aggiornamento entro il 31 Marzo 2025.

Se qualcuno non avesse provveduto deve forzatamente fare il corso entro il mese di agosto per iscriversi al RUI e integrare questo documento con data ultima possibile il 31 Agosto 2025

GRUPPO 2, coloro che sono diventati responsabili tecnici tra il 1/1/2011 e il 31/08/2018

Devono fare il corso di aggiornamento entro e non oltre il 31 Dicembre 2025.

Chi avesse già provveduto e ha un titolo non scaduto, può provvedere all’iscrizione al RUI.

Tutti gli altri devono tassativamente fare il corso di aggiornamento entro il 31 Dicembre 2025.

Altre casistiche

  1. SONO ISPETTORE DI TIPO B, MA POI SONO DIVENTATO ISPETTORE DI TIPO C

La data di scadenza decorre dopo 3 anni dalla data di superamento dell’esame del modulo C

2. HO FATTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO NEL 2022, MA SONO RESPONSABILE TECNICO ABILITATO TRA IL 2011 e 2018

Non è chiarissimo se in qualche modo il RUI riesca ad avere l’informazione che tu abbia già fatto il corso di aggiornamento, in quanto è un dato depositato dall’ente di formazione alla Regione tramite sistema digitale e via PEC alla DGT di pertinenza.

Qualora i sistemi siano interconnessi è possibile che il RUI conosca il fatto che tu hai già sostenuto un corso e che il relativo attestato sia scaduto.

Tuttavia, vale pur sempre l’indicazione di legge che tu abbia tempo sino al 31/12/2025 per aggiornarti.

La nostra interpretazione, che però potrebbe non essere accurata, è che:

  • tu possa iscriverti al RUI entro il 31/08/2025, senza indicare il corso di aggiornamento
  • tu faccia il corso di aggiornamento entro il 31/12/2025 ma anche dopo il 31/08/2025
  • Appena hai l’attestato del corso, tu vada nuovamente sul RUI a inserire i dati del corso di aggiornamento

Per maggiori delucidazioni vi suggeriamo di consultare la Provincia presso cui siete autorizzati e/o la DGT o UMC di vostra pertinenza di zona.