Come anticipato nella prima parte di questa collana di articoli, dal 16 Giugno 2025 è pubblico online la piattaforma del RUI , alla quale possono accedere tutti i Responsabili Tecnici e Ispettori delle Revisioni.
In breve le cose anticipate nel precedente articolo sono:
Obbligo d’iscrizione entro il 31 agosto 2025
Il Decreto Dirigenziale n. 198 del 9 giugno 2025 istituisce il RUI al fine di registrare ufficialmente tutti gli ispettori abilitati alle revisioni (moduli B e C, “ope legis”, responsabili tecnici). L’iscrizione, da effettuare tramite Portale dell’Automobilista o Portale del Trasporto (con SPID, CIE o credenziali CED), deve avvenire tassativamente entro il 31 agosto 2025: chi non sarà iscritto o non avrà aggiornato i dati entro questa data non potrà operare dal 1° novembre 2025.
Aggiornamento dati professionali entro la stessa scadenza
Parallelamente all’iscrizione, gli ispettori già registrati devono aggiornare entro il 31 agosto 2025: formazione periodica, firma digitale, polizza assicurativa (per modulo C) e dichiarazione su conflitti di interesse. In caso di mancato aggiornamento, lo stato verrà posto su “non attivo”, comportando l’impossibilità di operare nelle revisioni.
Validità delle scadenze e rischi in caso di inadempienza
Le scadenze per formazione e aggiornamento sono funzionali alle norme vigenti: ad esempio, gli “ope legis” abilitati prima del 2010 dovevano completare la formazione entro marzo 2025, mentre per chi si è abilitato dal 2011 al 2018 il termine è dicembre 2025. Il mancato rispetto provoca l’interruzione dell’attività ispettiva, con rischio di sospensione o revoca dell’iscrizione
Poiché il Decreto del 9 Giugno 2025 cambia le regole in gioco sino al giorno 8 Giugno 2025, per altro regole dettate per anni – vedi approfondimenti qui – questo costringe centinaia di Responsabili Tecnici a correre ai ripari.
Devono fare o rifare il corso di aggiornamento entro il 31 Agosto 2025 tutti coloro che rientrano in questa casistica:
Coloro che rientrano in questa classificazione devono correre ai ripari andando a fare immediatamente un corso di aggiornamento valido da 30 ore entro il 31 Agosto 2025.
Tenendo conto però che, in alcuni casi, l’abilitazione potrebbe già essere non valida, nei casi in cui:
Solo dopo aver ottenuto il nuovo attestato consigliamo di accedere al RUI e indicare tutti i dati richiesti, come da decreto.
Scopri le scadenze in questo articolo.
In linea con le disposizioni di legge precedenti al 9 Giugno 2025, tutti i Responsabili Tecnici abilitati tra il 1 Gennaio 2011 e il 31 Agosto 2018 hanno tempo sino al 31 Dicembre 2025 per effettuare il corso di aggiornamento.
In questo caso quindi i Responsabili hanno tempo sino a quella data per fare il corso, ma in ogni caso entro il 31 Agosto 2025 devono accedere al RUI e inserire i dati richiesti, al netto dell’aggiornamento per il quale hanno margine.
Coloro che hanno fatto il corso di aggiornamento dal 2023 ad oggi, devono controllare la data di rilascio del proprio attestato. Perché a partire da quella specifica data vengono calcolati i 3 anni.
Quindi in base a questo si aprono i seguenti casi: