La questione della proroga della scadenza per l’iscrizione al RUI degli ispettori “ope legis” solleva importanti interrogativi sulla gerarchia delle fonti del diritto. La circolare della DGT del 4 luglio 2024, pur annunciando un rinvio a data da destinarsi, non ha infatti il potere di modificare le scadenze stabilite da norme di rango superiore.
Circola in rete da mesi il tema che esiste una circolare che ha prescritto una proroga.
Riprendiamo qui la frase riportata nella circolare del 4 Luglio 2024:
Poiché, come è del tutto intuitivo, tale attività istruttoria comporta la ridefinizione di alcuni requisiti funzionali, la messa in esercizio dell’applicativo utile a formalizzare l’istanza di iscrizione al RUI e la nuova versione informatica del RUI sarà possibile in una data da definirsi, tuttavia troppo prossima al termine del 31 dicembre 2024, già stabilita come termine ultimo entro il quale gli ispettori ope legis, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010, dovrebbero assolvere agli obblighi della formazione di aggiornamento e alla conseguente registrazione al RUI. Si rende pertanto necessario prorogare tale termine del 31 dicembre 2024 ad una diversa data, che sarà stabilita con provvedimento di questa Direzione Generale, sì da consentire l’ordinato espletamento dell’iscrizione al RUI dei predetti ispettori.
L’ex Direttore della Motorizzazione continua il periodo indicando che:
Si rende pertanto necessario prorogare tale termine del 31 dicembre 2024 ad una diversa data, che sarà stabilita con provvedimento di questa Direzione Generale, sì da consentire l’ordinato espletamento dell’iscrizione al RUI dei predetti ispettori.
Come sarà meglio articolato nei prossimi paragrafi, purtroppo questi pareri espressi non hanno forza di legge.
Il sistema giuridico italiano si basa su una precisa gerarchia delle fonti, che determina l’ordine di prevalenza tra le diverse norme. In cima alla piramide troviamo la Costituzione, seguita dalle leggi costituzionali e dalle leggi ordinarie. A un livello inferiore si collocano gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), i regolamenti governativi, i regolamenti ministeriali e, infine, le circolari.
Le circolari sono atti amministrativi interni, emanati da organi della pubblica amministrazione per fornire indicazioni e direttive ai propri uffici o a soggetti terzi. Hanno una funzione meramente informativa e interpretativa, e non possono introdurre nuove norme o derogare a quelle esistenti.
Nel caso specifico, la circolare del 4 luglio 2024, emanata dal Direttore Generale della Motorizzazione (tra l’altro non più in carica), si limita a segnalare le difficoltà operative nell’iscrizione al RUI e ad auspicare una proroga della scadenza. Tuttavia, non ha il potere di modificare la data del 31 dicembre 2024, fissata dall’Accordo Stato-Regioni del 2023 e altri Decreti Ministeriali, che sono atti normativi di rango superiore.
Come correttamente evidenziato dalla circolare stessa, la proroga della scadenza può essere disposta solo con un apposito decreto, emanato da un organo competente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Alla luce di quanto detto, la scadenza del 31 dicembre 2024 per l’aggiornamento degli ispettori “ope legis” abilitati entro il 31 dicembre 2010 resta valida. Chi non avesse ancora provveduto a frequentare il corso di 30 ore ha quindi poco più di un mese per regolarizzare la propria posizione.
Invitiamo gli ispettori a non fare affidamento sulla circolare del 4 luglio 2024 e a completare l’iter di aggiornamento entro i termini previsti dalla legge, al fine di evitare eventuali decadenze dal titolo abilitativo.
La circolare del 4 Luglio non ha il potere di prorogare la scadenza del 31-12-2024 per coloro che sono diventati Responsabili Tecnici entro il 30 Dicembre 2010 perché:
(1) Limitazioni della circolare: Nonostante l’auspicio di proroga, la circolare non ha il potere di modificare la scadenza, poiché tale modifica richiede un decreto formale emanato da un organo competente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
(2) Pertanto, la scadenza del 31 dicembre 2024 per l’aggiornamento degli ispettori “ope legis” abilitati entro il 31 dicembre 2010 rimane valida.
(3) Importanza dell’aggiornamento: Gli ispettori che non hanno ancora frequentato il corso di 30 ore devono farlo entro la scadenza per evitare la decadenza del titolo abilitativo.